Verso un affidamento condiviso dell’animale domestico ?
- 7 nov 2016
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Sono sempre di più le coppie che si rivolgono ad un avvocato per dirimere controversie relative all’affidamento dell’animale domestico in caso di separazione (di fatto o di diritto) e di ciò non ci si deve stupire se si considera il numero massiccio di animali che sono presenti nelle case degli italiani. Come professionista sono stata più volte chiamata a prestare la mia attività al fine di risolvere situazioni di conflitto nei quali gli animali risultavano essere, loro malgrado, protagonisti.
A chi spetta quindi in caso di separazione o divorzio o separazione di coppie che convivono more uxorio l’animale domestico?
E’ da segnalare innanzitutto una grave lacuna normativa poiché nulla la legge dispone in proposito.
Una proposta di legge del 2008 che la LAV ha sottoposto all’Intergruppo Parlamentare è quella che intende introdurre nel codice civile l’art. 455 ter denominato affido degli animali familiari in caso di separazione dei coniugi. Con tale articolo si potrebbero risolvere i problemi relativi a questa fattispecie e nell’attesa occorrerà, a mio modesto avviso, ragionare per analogie, utilizzando quanto il legislatore ha stabilito per l’affidamento dei figli minori sulla scorta di quella giurisprudenza penale -ormai consolidatasi- che ha equiparato l’animale non umano al bambino nelle cure e nell’accudimento nonchè nell’attenzione che gli deve essere offerta.
Ritengo fondamentale, in questo percorso di riflessione, abbandonare, innanzitutto, concezioni cartesiane dell’animale che, nonostante il tempo anzi direi i secoli trascorsi, purtroppo, permeano ancora in misura esorbitante il nostro diritto e che considerano gli animali res prive di qualsiasi soggettività giuridica, ossia meri oggetti su cui esercitare un diritto di proprietà, sulla scorta invece della soggettività che agli animali ( in prima battuta solo domestici o d’affezione ma sempre più anche a quelli ccdd da reddito) viene finalmente attribuita dalla legislazione penale e dalla conseguente giurisprudenza nonché dal trattato di Lisbona.
Gli animali non sono e non devono essere considerati oggetti bensì soggetti e come tali portatori di interessi giuridicamente rilevanti. Ritengo, quindi, necessario che, anche in caso di separazione, debba essere considerato, in un giudizio di bilanciamento di interessi contrapposti, prevalente su tutto e quindi anche sul diritto di proprietà, il benessere dell’animale nonché il rapporto che si è creato fra animale umano e non umano.
Conseguenza evidente di ciò sarà pertanto l’applicazione analogica delle regole sull’affido condiviso che prevedono, in estrema sintesi, il diritto del minore a conservare un rapporto equilibrato e continuativo con ciascuno dei due genitori avendo come parametro di giudizio l’interesse e il benessere del minore stesso.
Questa mia personale posizione trova conforto nelle seppur esigue pronunce giurisprudenziali ( Tribunale di Milano 2015, Tribunale di Cremona 2012 e Tribunale di Foggia 11.06.2008) ove qualche magistrato coraggioso ha tentato di porre alcuni paletti in questa materia del tutto priva di regole e ove si rileva, innanzitutto, che i Giudici mostrano di ricercare un criterio legale che vada al di là dell’esistenza di una iscrizione all’anagrafe canina evidentemente facendosi interprete del comune sentire per cui i cani sono ben “altro” di un mero bene mobile dotato solo di intrinseco valore economico; “altro” che la disciplina del codice civile tuttavia ignora e non riconosce.
I Giudici in questi provvedimenti danno valore, ai fini della decisione, all’intensità del rapporto affettivo tra gli animali e considerano preminente la disponibilità e la capacità di ciascuno di prendersene cura: si ritiene quindi preminente l’interesse dei cani e non già dei coniugi analogamente a quanto la legge dispone per i figli.
Diverso è il caso in cui non vi sia accordo ma si ricorra ad una separazione giudiziale. In tal caso il Tribunale di Milano in una recente sentenza ( 02.03.2011) ha chiarito che la domanda debba ritenersi inammissibile in quanto l’ordinamento attualmente non prevede l’affidamento degli animali domestici.
Cosa fare quindi in caso di separazione?
In primo luogo occorre evitare di strumentalizzare l’animale avendo invece cura di mettere al centro il benessere dell’animale facendo si che venga il più possibile tutelato garantito e mantenuto il rapporto affettivo che l’animale aveva già instaurato con entrambi i partner.
Molto utile sarebbe quindi stilare un vero e proprio accordo ove vengono stabiliti quale sarà la residenza prevalente del cane, in quali giorni verrà lasciato all’altro coniuge, come verranno ripartite le spese sanitarie e alimentari e come verranno organizzate le vacanze.
E’ consigliabile mantenere per quanto possibile, le stesse regole, che si seguivano già nel periodo precedente alla separazione; quindi, se, per esempio, era sempre il marito a portare il cane a sgambare sarebbe opportuno mantenere questa abitudine anche dopo la separazione.
Spesso inserisco negli accordi che predispongo per i miei assistiti un “periodo di prova” di circa tre/quattro mesi al termine del quale si valutano eventuali modifiche.
Se invece nella coppia non vi è accordo sull’affidamento dell’animale non rimane che tentare di ricorrere ad un giudice tenendo presente, innanzitutto che il medesimo potrebbe dichiarare la domanda inammissibile così come il Tribunale di Milano nella sentenza sopra citata e che anche qualora si pronunciasse sul merito, in ogni caso, la intestazione del microchip ovvero la ricevuta di acquisto dell’animale ovvero il certificato di affidamento se da un lato sono sufficienti a provare la proprietà dell’animale in capo all’intestatario dall’altro non sono di per sé sufficienti a escludere che l’affidamento del medesimo possa essere legittimamente riconosciuta anche in capo a chi non è proprietario.
Francesca Mandarini
Avvocato L.A.V. Torino

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