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CLAIM'S MADE - LOSS OCCURRENCE


L'assicurazione non viene meno a polizza scaduta


La clausola inserita in un contratto di assicurazione della responsabilità civile secondo cui la copertura è prestata soltanto se il danno causato dall'assicurato e la reletiva richiesta di risarcimento formulata dal terzo avvengono nel periodo di durata dell'assicurazione è un patto atipico immeritevole di tutela e quindi deve considerarsi nulla.

A fornire questo importante principio riferito alla cosidetta clausola CLAIM'S MADE, è la Cassazione, III sezione civile, con la sentenza 10506 depositata il 28 aprile. La pronuncia riguarda un'azienda ospedaliera ma può interessare molti professionisti che, di sovente, si vedono opporre dalle proprie assicurazioni tale clausola.


(WIKIPEDIA)

Claims made (un'espressione inglese che potrebbe tradursi con "a richiesta fatta") è uno dei due regimi a cui può essere assoggettata una polizza di responsabilità civile verso terzi (con esclusione delle polizze per responsabilità derivante da circolazione di veicoli a motore; quest'ultimo tipo di polizza è infatti rigidamente vincolato da un'articolata normativa sulla responsabilità civile obbligatoria).

In sostanza, con il regime di claims made si assume che il sinistro venga "attivato" dalla richiesta di risarcimento che l'assicurato riceve, e pertanto le relative garanzie operano dal momento in cui tale richiesta è ricevuta.

La differenza tra una polizza assicurativa in regime claims made ed una in regime "Loss occurrence" è immediatamente percepibile nel caso della responsabilità professionale, in cui tra il momento in cui il professionista commette l'errore professionale ed il momento in cui il cliente ha percezione dell'errore professionale può passare molto tempo.

Con una polizza "Loss occurrence" affinché vi sia copertura assicurativa è necessario che il danneggiante sia assicurato già al momento della commissione dell'errore professionale; con una polizza "claims made" "pura" il professionista potrebbe avere copertura assicurativa anche senza essere stato assicurato al momento della commissione dell'errore, purché sia assicurato al momento della richiesta di risarcimento danni.


Nella specie, un paziente citava un'azienda ospedaliera in conseguenza di danni patiti per un intervento chirurgico eseguito nel 2003. L'azienda chiamava in causa nel 2005 il proprio assicuratore che riteneva di non dover pagare l'indennizzo in quanto il contratto escludeva - attraverso la citata clausola claim's made - la garanzia per fatti illeciti commessi dall'assicurato anche durante la vigenza del contratto se la richiesta di risarcimento del terzo fosse pervenuta all'assicurato dopo la scadenza della polizza (nella specie 31/12/2003).

La Suprema Corte ha confermato le ragioni dell'azienda sanitaria pur correggendo la sentenza della Corte di Appello che aveva disatteso per altre questioni le eccezioni della compagnia assicuratrice.

Secondo i giudici di legittimità la clausola in questione attribuisce all'assicuratore un vantaggio ingiusto e sproporzionato senza contropartita. In effetti si finisce per escludere tutti i danni causati dall'assicurato in prossimità della scadenza del contratto essendo praticamente impossibile che la vittima di un danno abbia la prontezza di chiederne il risarcimento immediatamente al responsabile.

Ne consegue che tale clausola deve considerarsi un patto atipico immeritevole di tutela ai sensi dell'articolo 1322, comma 2, del Codice Cicile in quanto realizza un ingiusto e sproporzionato vantaggio dell'assicuratore e pone l'assicurato in una condizione di indeterminata e non controllabile soggezione.

La pronuncia, seppur riferita ad un'azienda ospedaliera, appare importante anche per i professionisti che, spesso si vedono opporre dalle proprie assicurazioni questa clausola.

Il caso più frequente riguarda le azioni di responsabilità nei confronti di amministratori e sindaci, spesso avviate dai curatori nel tentativo di recuperare somme tramite le assicurazioni degli stessi professionisti, dove si verifica che l'asserito danno è avvenuto in un determinato periodo di copertura assicurativa, ma la denuncia del sinistro è ovviamente successiva anche talvolta alla scadenza del contratto.

Vi è ora da sperare, in conseguenza di questa sentenza, che i giudici di merito respingano simili eccezionima, soprattutto, che le compagnie assicuratrici evitino di formularle


da "Il Sole 24 Ore"

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