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Polizza D&O


Polizza D&O


La polizza D&O è una assicurazione che tiene indenni gli amministratori, i sindaci, i direttori generali, i dirigenti in conseguenza di richieste di risarcimento per danni, esclusivamente di natura patrimoniale, avanzate da terzi, in seguito ad un comportamento colposo anche grave, durante l’assolvimento dell’incarico.

Generalmente è una copertura ti tipo collettivo, con la quale vengono – automaticamente e contemporaneamente – assicurati con un unico contratto tutti i soggetti appartenenti alle posizioni apicali della società. Gli assicurati ottengono così una copertura idonea a proteggere il proprio patrimonio personale.

E’ inoltre possibile anche l’assicurazione del rischio individuale, che consente all’assicurato di procurarsi una protezione che non sia intaccata dalle concorrenti responsabilità di altri soggetti ovvero una copertura che sia disciplinata da speciali condizioni contrattuali che attengono alla propria particolare carica.

La valutazione del rischio in fase di quotazione del premio generalmente comporta:

  1. La raccolta di un questionario preliminare che consente di conoscere la fotografia dell’organizzazione societaria:

  • Settore di attività;

  • Presenza sul mercato;

  • Operazioni straordinarie;

  • Composizione del gruppo;

  • Assetti proprietari;

  • Esponenti aziendali;

  • Precedenti assicurativi;

  • Sinistri occorsi.

  1. La conoscenza dei bilanci societari

Superato il test di assicurabilità, la determinazione del premio è generalmente effettuata tenendo conto dei parametri specificamente riferibili alla società ma anche al più generale settore di attività e non per ultimo al livello del massimale.

La polizza tiene indenni sia gli assicurati sia la stessa società contraente.

Gli assicurati sono coperti per quanto sono tenuti a pagare a titolo di risarcimento, quali civilmente responsabili, per perdite patrimoniali involontariamente cagionate a terzi, in conseguenza della violazione colposa di obblighi derivanti dalla legge, dallo statuto, dalle delibere di nomina e dalle delibere assembleari nell’ambito dell’assolvimento dei compiti attribuiti con la carica indicata in polizza.

La società è coperta per le somme che essa sia tenuta a pagare a terzi per conto degli assicurati. La polizza considera terzi la società stessa ed i suoi soci, le società controllate e collegate, i creditori sociali. Non sono terzi, invece, gli assicurati e chi si trovi con essi in rapporto di parentela o affinità.

Generalmente la polizza non garantisce le perdite patrimoniali che siano effetto o conseguenza di:

  1. Fatti dolosi (quindi ad esempio di atti estranei all’oggetto sociale o dai quali si sia inteso far derivare agli assicurati o ad altri un illecito profitto o vantaggio;

  2. Concorrenza sleale;

  3. Sanzioni in genere o del pagamento di imposte;

  4. Operazioni su strumenti finanziari di nuova emissione.

Sono altresì escluse le perdite patrimoniali conseguenti a comportamenti posti in essere successivamente:

  1. Al verificarsi di una causa di scioglimento della società o alla richiesta di ammissione ad una procedura concorsuale;

  2. All’attivazione di una azione di responsabilità nei confronti degli assicurati;

  3. Alla promozione di una denuncia al Tribunale per gravi irregolarità nella gestione.

Anche la polizza D&O prevede usualmente scoperti e franchigie a carico dell’assicurato che possono essere eliminate, per profili di rischio meno elevati, con un sovrappremio.

L’operatività è generalmente quella cd. CLAIMS MADE, per la quale il sinistro è rappresentato dalla richiesta di risarcimento avanzata, durante la validità della polizza, da chi si assume danneggiato da un fatto commesso dall’assicurato anche in un momento antecedente alla decorrenza della copertura assicurativa.

Questo permette una retroattività della copertura che, solitamente, è limitata ad un periodo di uno o due anni rispetto alla data di effetto della polizza. Esistono tuttavia polizze, specie di imprese internazionali, che prevedono termini più lunghi e opzioni di estensione illimitata.

Inoltre, la polizza D&O consente di coprire gli assicurati in ordine a richieste di risarcimento pervenute sino a 5 anni dopo la cessazione dell’incarico, sempre limitatamente a comportamenti colposi posti in essere durante il periodo di vigenza della polizza, purché la società abbia rinnovato la polizza nelle correlate annualità. In alternativa, l’ultrattività è disponibile con sovrappremio.

Le polizze sono solitamente costituite da due parti.

La side A è diretta a mantenere indenni gli amministratori – generalmente anche per le ipotesi di responsabilità dovuta a colpa grave in deroga all’articolo 1900 comma 1 codice civile – dalle perdite e dalle spese, incluse quelle legali, derivanti da eventuali azioni di responsabilità promosse nei loro confronti e per i quali gli amministratori non abbiano ricevuto alcun indennizzo da parte della società.

La seconda side B assicura invece direttamente la stessa società per le spese e le somme che questa abbia indennizzato o sia tenuta ad indennizzare agli amministratori per effetto di richieste di risarcimento da questi ricevute in relazione all’esercizio delle proprie funzioni.

La side B tuttavia non copre la Società per le perdite derivanti da azioni di responsabilità esercitate direttamente (anche) nei suoi confronti.

Ciò, a differenza di quanto previsto in alcune polizze statunitensi, che forniscono una copertura assicurativa ulteriore (side C) anche per la responsabilità (quand’anche vicaria) della società. In mancanza della side C la copertura è ridotta in modo notevole, quantomeno in relazione a casistiche che, per gli interessi in gioco, necessiterebbero di una copertura assicurativa.

Sono perciò esclusi dalla copertura (side A e B) i casi in cui la società sia chiamata e rispondere dei danni diretti cagionati dagli amministratori a terzi o a singoli soci (articolo 2395 codice civile) ai sensi dell’articolo 2043 ovvero dell’articolo 2049 ovvero dell’articolo 1228 a seconda della natura ritenuta applicabile alla responsabilità prevista nei confronti dei terzi o dei singoli soci.

E’ inoltre esclusa dalla copertura (side A e B) la responsabilità diretta dell’ente o della società che, nell’esercizio dell’attività di direzione o ordinamento, commetta una violazione dei principi di corretta gestione societaria ed imprenditoriale, cagionando ai soci di minoranza ed ai creditori della controllata un danno ai sensi dell’articolo 2497 del codice civile.

In entrambi i casi, l’estensione della copertura assicurativa alla responsabilità della società avrebbe il vantaggio di garantire una adeguata ripartizione del danno anche in caso di insolvenza della società e, poi, consentirebbe di definire l’allocazione dei costi (danni e spese legali) quando l’azione viene promossa sia contro gli amministratori sia contro la società (combinando 2395 e 2043/2049/1228 ovvero in base all’articolo 2497 c.1 e 2 codice civile)

Certamente si tratta di rischi, dal lato tecnico, difficilmente assicurabili (e riassicurabili).


La polizza D&O individuale

La copertura viene generalmente prestata come estensione di una polizza di responsabilità di responsabilità civile professionale.

La D&O individuale viene considerato un rischio speciale che risulta mitigato quando è associato ad una polizza di responsabilità civile professionale. Ciò implica che l’attività di amministratore non sia prevalente.

Nelle polizze individuali il premio è commisurato ai compensi ovvero al numero degli incarichi.

Per la particolarità del rischio, è più frequente la copertura aggiuntiva per le attività di sindaco e di revisore, meno per quella di amministratore.

L’assunzione avviene attraverso un questionario che valuta i requisiti di esperienza e traccia il collegamento con pregressi episodi di crisi aziendale, oltre – ovviamente – l’elenco delle società per le quali viene prestata al contraente la garanzia e le informazioni essenziali sulla loro condizione.

Con questa tipologia gli assicurati sono coperti per tutte le attività che devono svolgere e per le richieste di danni che sono loro formulate sia a titolo contrattuale che a titolo extra-contrattuale. Il regime temporale è generalmente quello CLAIMS MADE, ma talvolta manca la retroattività (sinistro avvenuto in corso di contratto).

La limitazione principale riguarda il livello di esposizione al rischio da parte della Compagnia, in quanto è frequente che la garanzia sia prestata mediante un sotto-massimale della polizza RC Professionale e soprattutto con l’inserimento di scoperti e franchigie significative.

Inoltre, nelle polizze individuali, è spesso presente l’esclusione del vincolo di solidarietà in caso di responsabilità concorrente tra sindaci e amministratori – stabilita dall’articolo 2407 comma 2 codice civile – o tra i componenti del collegio sindacale. In questi casi la Compagnia risponde soltanto della parte di danno attribuibile all’assicurato. Quindi la polizza non copre l’intero danno proprio per evitare alla Compagnia di dover tentare il successivo (ed infruttuoso) recupero del liquidato presso i corresponsabili in solid



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