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Polizze & Mutui


Novità del Regolamento ISVAP 35/2010 e del Decreto Crescita bis del 2012 per le polizze connesse ai mutui e ai finanziamenti.


Con il regolamento 35/2010 l’ISVAP ha emanato tutta una serie di norme sulle polizze abbinate ai mutui e ai finanziamenti.

Tali polizze sono in genere polizze incendio e polizze temporanee caso morte che tutelano in quest’ultima ipotesi il mutuatario ma soprattutto la banca dal rischio che gli eredi del mutuatario non siano più in grado di pagare il mutuo contratto dallo stesso per l’acquisto della casa.

Oltre a rappresentare una garanzia, tali polizze hanno anche costituito per le banche un’importante fonte di business, poiché con queste polizze le banche guadagnano in genere delle provvigioni molto alte, di cui molto spesso il mutuatario non è a conoscenza.

Gli interventi dell’Istituto di vigilanza sui contratti di assicurazione connessi a mutui e ad altri finanziamenti possono riassumersi nei seguenti:

  • Divieto per la banca di assumere contemporaneamente la qualifica di beneficiario o vincolatario delle prestazioni assicurative e quella di intermediario del contratto stesso. Tale disposizione è stata dettata per rimuovere l’evidente conflitto di interessi che si crea nel momento in cui la banca, che propone la polizza vita, viene ad assumere il ruolo di intermediario e al tempo stesso quello di beneficiario della garanzia assicurativa.

  • Obbligatorietà a carico delle imprese assicurative di restituire la parte del premio non goduta nel caso in cui il mutuo o finanziamento venga estinto o si effettui la portabilità presso un altro istituto di credito. Le polizze vita vengono infatti solitamente stipulate per una durata pari a quella del mutuo. Il premio assicurativo può essere spalmato sulle rate o, più frequentemente, viene corrisposto un premio unico anticipato. In caso di trasferimento ad un’altra banca o di estinzione anticipata del mutuo diventa difficile ottenere il rimborso della quota di premio relativo al periodo di assicurazione non goduto. In alcuni casi inoltre la nuova banca non riconosce la vecchia polizza e ne richiede un’altra stipulata con una Compagnia assicurativa convenzionata. Per rimuovere questi costi aggiuntivi e questi ostacoli alla portabilità, l’istituto di vigilanza ha stabilito che, se il mutuatario ha pagato un premio unico e decide di effettuare l’estinzione anticipata, la Compagnia è obbligata a restituire la parte di premio pagata relativa al periodo residuo rispetto alla scadenza originaria del mutuo.



Le novità del regolamento ISVAP 40/2012 per le polizze vita connesse ai mutui e ai finanziamenti.


Il decreto “liberalizzazioni” prevede che, nel caso in cui le banche e gli altri intermediari finanziari condizionino l’erogazione di un mutuo immobiliare o di un credito al consumo alla stipulazione di un contratto di assicurazione sulla vita, devono sottoporre al cliente almeno due preventivi di due differenti gruppi assicurativi non riconducibili alle banche e agli intermediari finanziari, riconoscendo al cliente la possibilità di ricercare sul mercato una polizza vita più conveniente che l’ente deve accettare senza variare le condizioni per l’erogazione del mutuo o del credito al consumo.

Il consumatore può, quindi, confrontare la polizza vita proposta dalla banca o dall’intermediario finanziario con quella di altre due Compagnie e ha 10 giorni di tempo per ricercare autonomamente altre offerte e scegliere liberamente sul mercato la copertura assicurativa più conveniente.




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